A.T.P. (Accord Transport Perissable), è l'acronimo di "Accordi sui trasporti internazionali
delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti".
La
normativa A.T.P. è il risultato di un accordo europeo sottoscritto a Ginevra il
1° settembre 1970, da alcuni Stati, tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella
costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al
trasporto di
alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.
Tale accordo è entrato in vigore il 21 novembre 1976.
La Norma A.T.P. si applica quindi
alle operazioni di trasporto effettuate
sul territorio di almeno due stati contraenti e, in aggiunta, alcuni paesi hanno adottato
l’A.T.P. come base per la propria legislazione nazionale.
I Paesi contraenti conservano il diritto di far proprie mediante accordi bilaterali o
multilaterali le disposizioni in applicazione ai mezzi di trasporto speciali e le disposizioni
relative alle temperature alle quali devono essere mantenute alcune derrate
durante il trasporto, nonché adottare misure più severe di quelle previste dall’Accordo
internazionale in particolare considerando le proprie condizioni climatiche.
In Italia
assume carattere legislativo
tramite la Legge n°264 del 2 maggio 1977 (Accordo A.T.P.) e dal suo regolamento
di attuazione D.P.R.
29 maggio 1979 n°404 e dai decreti ministeriali 28 febbraio 1984,
n°1182 e 1183.
A partire dal 1° settembre
1984, l’osservanza delle norme contenute nell’accordo A.T.P., solo per quanto concerne le
caratteristiche tecniche del mezzi di trasporto, è stata estesa anche ai trasporti di
derrate deteriorabili effettuati sul
territorio nazionale, e la competenza per gli aspetti tecnici e termici è stata assegnata al
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che la esercita in fase di omologazione o di
verbale di approvazione per piccola serie, in
sede di CPA o Stazioni di prova o Uffici Provinciali Motorizzazione (UMC ) o di verifica
periodica sessennale presso i CPA e le Stazioni di prova, o triennale presso i Locali di prova
Esperti ATP.
Mentre l'aspetto igienico
sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Sanità, tramite le A.S.L.
L’accordo A.T.P. contempla anche le prescrizioni, in fatto di temperature alle quali devono
essere trasportate le singole derrate che hanno
necessità di mantenimento di ben definiti regimi di temperatura.
Queste prescrizioni sono in
sintonia con i limiti fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81e DM
1.04.1988 n.°178).
L’Accordo A.T.P. impone a chi esercita il trasporto di derrate deteriorabili
surgelate o congelate ed anche di quelle che non debbano essere surgelate o
congelate, l’uso di mezzi di trasporto che siano in grado di
garantire la conservazione delle derrate a determinate temperature.
Per garantire le
temperature controllate richieste, il mezzo di trasporto deve essere dotato di attrezzature
permanenti che rispondono alle caratteristiche
tecniche prescritte dagli allegati all’accordo.
Le sigle di riconoscimento riportate sulle fiancate degli autoveicoli e/o sulle
targhette di omologazione ad essi applicate, in base alla classificazione ATP, corrispondono a
definite caratteristiche che identificano il tipo specifico
di struttura adatta al mantenimento della temperatura prescritta per il trasporto di derrate
alimentari deperibili.
Si elencano di seguito alcuni dei diversi mezzi di trasporto contemplati nell’accordo
A.T.P:
a) Mezzi Isotermici
IN isotermico normale
IR isotermico rinforzato
b) Mezzi Frigoriferi (FNA…FRB …FRC)
classe
A frigorifero normale N Temp.int. tra +12°C e 0°C incluso
classe B frigorifero rinforzato R
Temp.int.tra+12°C e -10°C incluso
classe C frigorifero rinforzato R Temp.int.tra+12°C e
-20°C incluso
c) Mezzo Refrigerante
(RR…)
classe C Temp.int. -20°C e oltre
Presso il nostro centro di collaudo grazie alla collaborazione dell’Esperto A.T.P.
coadiuvato da personale tecnico abilitato, è possibile effettuare il rinnovo dell’Attestazione
A.T.P. dopo i primi 6 anni dalla data di costruzione
dell’allestimento isotermico.
Allo scopo, sono necessari i seguenti documenti:
-
Originale dell’Attestazione A.T.P. in scadenza o scaduta; se smarrita, denuncia di smarrimento e
una copia attestazione.
- Copia della
carta di circolazione del mezzo.
Per effettuare il rinnovo dell’attestazione A.T.P. bisogna in primo luogo che il mezzo sia
mantenuto in buono stato come previsto al punto 7 dell’attestato A.T.P., che riportiamo di
seguito:
- 7.1.1 che la carrozzeria isotermica
e ove occorra, l'attrezzatura termica sia mantenuta in buono stato;
- 7.1.2 che
l'attrezzatura termica non subisca alcuna modifica;
- 7.1.3 che in caso di sostituzione
dell'attrezzatura termica con un'altra, quest'ultima
abbia potenza frigorifera uguale o superiore.
Quindi è norma essenziale per il collaudo
A.T.P. ripristinare il furgone isotermico ove vi fossero delle rotture dovute all'uso, ed
effettuare una revisione al gruppo frigorifero.
La validità del certificato verrà prolungata
con le seguenti modalità:
-per i mezzi di categoria normale (N) di classe A, 3 +3+3
anni;
-per i mezzi di categoria rinforzata (R) classe B o C 3+3 anni (a meno che il
proprietario
del mezzo autorizzi per scritto il declassamento della carrozzeria da R a N).
Il rinnovo può
avvenire sin da 6 mesi prima della sua naturale scadenza, in tal caso il rinnovo decorre dalla
data di scadenza.
Dal 12° anno
per i mezzi rinforzati e dal 15° anno per i mezzi normali, la prova di rinnovo è di esclusiva
competenza delle Stazioni di Prova. Questo rinnovo ha una durata di 6 anni.
Siamo in grado
di fornire sia consulenza preventiva (verifica della possibilità di superare
tali prove) sia di seguire dalla fase di prenotazione e al rilascio A.T.P. finale.
A scadenze determinate, il mezzo isotermico deve essere sottoposto a verifica
di persistenza dei requisiti di idoneità.
Il mezzo di trasporto all’atto della
prima messa in esercizio viene dotato di ATTESTATO A.T.P,
che è parte integrante della carta di circolazione.
La permanenza dei requisiti iniziali
deve essere provata trascorsi 6 anni e successivamente ogni 6 anni dalla prima prova, se
eseguite da Stazioni di prova (CPA della motorizzazione
o da altre stazioni di prova appositamente autorizzate), oppure ogni 3 anni sino al 15° anno per
mezzi isotermici normali o sino al 12° anno per i mezzi isotermici rinforzati se le prove sono
eseguite da un Esperto autorizzato
dal Ministero.
(Circolare attività degli esperti U0018911 del 02/08/2018)
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