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Certificazioni A.T.P.

A.T.P. (Accord Transport Perissable), è l'acronimo di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti".
La normativa A.T.P. è il risultato di un accordo europeo sottoscritto a Ginevra il 1° settembre 1970, da alcuni Stati, tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.
Tale accordo è entrato in vigore il 21 novembre 1976.
La Norma A.T.P. si applica quindi alle operazioni di trasporto effettuate sul territorio di almeno due stati contraenti e, in aggiunta, alcuni paesi hanno adottato l’A.T.P. come base per la propria legislazione nazionale.

I Paesi contraenti conservano il diritto di far proprie mediante accordi bilaterali o multilaterali le disposizioni in applicazione ai mezzi di trasporto speciali e le disposizioni relative alle temperature alle quali devono essere mantenute alcune derrate durante il trasporto, nonché adottare misure più severe di quelle previste dall’Accordo internazionale in particolare considerando le proprie condizioni climatiche.
In Italia assume carattere legislativo tramite la Legge n°264 del 2 maggio 1977 (Accordo A.T.P.) e dal suo regolamento di attuazione D.P.R.
29 maggio 1979 n°404 e dai decreti ministeriali 28 febbraio 1984, n°1182 e 1183.
A partire dal 1° settembre 1984, l’osservanza delle norme contenute nell’accordo A.T.P., solo per quanto concerne le caratteristiche tecniche del mezzi di trasporto, è stata estesa anche ai trasporti di derrate deteriorabili effettuati sul territorio nazionale, e la competenza per gli aspetti tecnici e termici è stata assegnata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che la esercita in fase di omologazione o di verbale di approvazione per piccola serie, in sede di CPA o Stazioni di prova o Uffici Provinciali Motorizzazione (UMC ) o di verifica periodica sessennale presso i CPA e le Stazioni di prova, o triennale presso i Locali di prova Esperti ATP.
Mentre l'aspetto igienico sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Sanità, tramite le A.S.L.
L’accordo A.T.P. contempla anche le prescrizioni, in fatto di temperature alle quali devono essere trasportate le singole derrate che hanno necessità di mantenimento di ben definiti regimi di temperatura.
Queste prescrizioni sono in sintonia con i limiti fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81e DM 1.04.1988 n.°178).

disposizione

Disposizione e definizioni

L’Accordo A.T.P. impone a chi esercita il trasporto di derrate deteriorabili surgelate o congelate ed anche di quelle che non debbano essere surgelate o congelate, l’uso di mezzi di trasporto che siano in grado di garantire la conservazione delle derrate a determinate temperature.

Per garantire le temperature controllate richieste, il mezzo di trasporto deve essere dotato di attrezzature permanenti che rispondono alle caratteristiche tecniche prescritte dagli allegati all’accordo.

rinnovi

L’Attestato di conformità isotermico (Attestato A.T.P.).

Le sigle di riconoscimento riportate sulle fiancate degli autoveicoli e/o sulle targhette di omologazione ad essi applicate, in base alla classificazione ATP, corrispondono a definite caratteristiche che identificano il tipo specifico di struttura adatta al mantenimento della temperatura prescritta per il trasporto di derrate alimentari deperibili.

Si elencano di seguito alcuni dei diversi mezzi di trasporto contemplati nell’accordo A.T.P:

a) Mezzi Isotermici
IN isotermico normale
IR isotermico rinforzato

b) Mezzi Frigoriferi (FNA…FRB …FRC)
classe A frigorifero normale N Temp.int. tra +12°C e 0°C incluso
classe B frigorifero rinforzato R Temp.int.tra+12°C e -10°C incluso
classe C frigorifero rinforzato R Temp.int.tra+12°C e -20°C incluso

c) Mezzo Refrigerante (RR…)
classe C Temp.int. -20°C e oltre

durata

Rinnovo A.T.P.

Presso il nostro centro di collaudo grazie alla collaborazione dell’Esperto A.T.P. coadiuvato da personale tecnico abilitato, è possibile effettuare il rinnovo dell’Attestazione A.T.P. dopo i primi 6 anni dalla data di costruzione dell’allestimento isotermico.
Allo scopo, sono necessari i seguenti documenti:
- Originale dell’Attestazione A.T.P. in scadenza o scaduta; se smarrita, denuncia di smarrimento e una copia attestazione.
- Copia della carta di circolazione del mezzo.

Per effettuare il rinnovo dell’attestazione A.T.P. bisogna in primo luogo che il mezzo sia mantenuto in buono stato come previsto al punto 7 dell’attestato A.T.P., che riportiamo di seguito:

- 7.1.1 che la carrozzeria isotermica e ove occorra, l'attrezzatura termica sia mantenuta in buono stato;
- 7.1.2 che l'attrezzatura termica non subisca alcuna modifica;
- 7.1.3 che in caso di sostituzione dell'attrezzatura termica con un'altra, quest'ultima abbia potenza frigorifera uguale o superiore.

Quindi è norma essenziale per il collaudo A.T.P. ripristinare il furgone isotermico ove vi fossero delle rotture dovute all'uso, ed effettuare una revisione al gruppo frigorifero.
La validità del certificato verrà prolungata con le seguenti modalità:
-per i mezzi di categoria normale (N) di classe A, 3 +3+3 anni;
-per i mezzi di categoria rinforzata (R) classe B o C 3+3 anni (a meno che il proprietario del mezzo autorizzi per scritto il declassamento della carrozzeria da R a N).
Il rinnovo può avvenire sin da 6 mesi prima della sua naturale scadenza, in tal caso il rinnovo decorre dalla data di scadenza.
Dal 12° anno per i mezzi rinforzati e dal 15° anno per i mezzi normali, la prova di rinnovo è di esclusiva competenza delle Stazioni di Prova. Questo rinnovo ha una durata di 6 anni.
Siamo in grado di fornire sia consulenza preventiva (verifica della possibilità di superare tali prove) sia di seguire dalla fase di prenotazione e al rilascio A.T.P. finale.

disposizione

Durata A.T.P.

A scadenze determinate, il mezzo isotermico deve essere sottoposto a verifica di persistenza dei requisiti di idoneità.
Il mezzo di trasporto all’atto della prima messa in esercizio viene dotato di ATTESTATO A.T.P, che è parte integrante della carta di circolazione.
La permanenza dei requisiti iniziali deve essere provata trascorsi 6 anni e successivamente ogni 6 anni dalla prima prova, se eseguite da Stazioni di prova (CPA della motorizzazione o da altre stazioni di prova appositamente autorizzate), oppure ogni 3 anni sino al 15° anno per mezzi isotermici normali o sino al 12° anno per i mezzi isotermici rinforzati se le prove sono eseguite da un Esperto autorizzato dal Ministero.
(Circolare attività degli esperti U0018911 del 02/08/2018)