Cos'è l'A.T.P.
L'ATP è la regolamentazione per i trasporti frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana.
A.T.P. = Accord Transport Perissable, che è l'abbreviazione di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti".
La normativa ATP è il risultato di un accordo europeo sottoscritto nel 1970, da alcuni Stati , tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.
Assume carattere legislativo nel 1977 e, dal settembre 1984 viene assegnata la competenza al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale provvederà alle verifiche tecniche di collaudo tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C., l'aspetto igienico sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Sanità , tramite le A.S.L..
La norma ATP prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati, questi limiti sono in sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81)
Durata e rinnovo A.T.P.
Durata A.T.P. : 6+3+3 (anni)
Dalla data del primo rilascio il certificato A.T.P. ha una validità di 6 anni.
Ai 6 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri collaudo per altri 3 anni.
Ai 9 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri collaudo per altri 3 anni.
Raggiunti i 12 anni di vita, il rinnovo dell' attestato A.T.P. non è più di competenza dei centri collaudi ma bensì dei centri prova, questo rinnovo ha una durata di 6 anni.
attenzione: tutti i veicoli con classificazione FRB - FRC- RRC (praticamente con classe di trasporto sotto lo 0°C), verranno al 2° collaudo (quello dei 9 anni) obbligatoriamente declassati al trasporto di prodotti freschi fino a 0°C; quindi l'utilizzatore che al 9° anno volesse mantenere per il suo veicolo la classificazione FRB - FRC- RRC può rivolgersi per il collaudo A.T.P. ai centri prova.
Rinnovo A.T.P.
Potete effettuare i rinnovi A.T.P. fino a 6 mesi prima della sua scadenza senza perdere la sua validità .
Per il rinnovo bisogna fornire semplicemente:
l'originale del certificato A.T.P. in scadenza, se smarrito la denuncia con una eventuale copia dell'A.T.P.;
copia della carta di circolazione;
N.B.: l'A.T.P. è parte integrante della carta di circolazione e ne determina la scadenza.
Con A.T.P. scaduto è prevista la sanzione accessoria art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, + art. 80 comma 14 con la relativa sanzione.Per effettuare il rinnovo dell' attestazione A.T.P. bisogna in primo luogo che il mezzo sia mantenuto in buono stato come previsto al punto 7 dell' attestato A.T.P., che riportiamo di seguito:
- 7. Questo attestato è valevole fino al : (6) 24.11.20067.1 a condizione:
- 7.1.1 che la carrozzeria isotermica e ove occorra, l'attrezzatura termica sia mantenuta in buono stato;
- 7.1.2 che l'attrezzatura termica non subisca alcuna modifica;
- 7.1.3 che in caso di sostituzione dell'attrezzatura termica con un'altra, quest'ultima abbia potenza frigorifera uguale o superiore.
Sanzioni
Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell'attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito:
Art. 180 comma 7 del Codice della Strada:
Mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.
(sanzione amministrativa)
da € 33,60
a € 137,55
a seguito di tale sanzione l'utente dovrà nei termini stabiliti, presentarsi presso gli uffici competenti ed esibire l'originale A.T.P.; se inadempiente comporta la seguente violazione:
Art. 180 comma 8 del Codice della Strada:
Mancanza del documento da presentare.
(sanzione amministrativa)
da € 343,35
a € 1376,55
Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida
Art. 80 comma 14 del Codice della Strada:
Mancanza revisione veicolo.
(sanzione amministrativa)
da € 137,55
a € 550,25
Determina in quanto parte integrante, la scadenza della carta di circolazione, a tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria Art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, vietandone di fatto, la circolazione fino all'avvenuta revisione del collaudo di rinnovo A.T.P.
Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è ritirato.
Art. 216 comma 6 del Codice della Strada:
Circolazione abusiva.
(sanzione amministrativa)
da € 1624,45
a € 6506,85
Sigle A.T.P. mancanti o non conformi.
Art.72 comma 9 del Codice della Strada:
Mancanza dei prescritti requisiti di equipaggiamento.
(sanzione amministrativa)
da € 71,00
a € 286,00
Lunedì - Venerdì 8.00/12.00 - 13.30/18.00 | Sabato 8.00/12.00